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Cosa si intende con Whistleblowing?
A volte questo termine può essere confuso con l’altro termine ‘Denuncia’, ma ci sono delle differenze. Segnalazione Whistleblowing si riferisce a segnalazioni, solitamente fatte da dipendenti o ex dipendenti, riguardo condotte illegali o immorali all’interno di una organizzazione. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di proteggere le persone da situazioni sbagliate o pericolose.
Ma chi può fare una segnalazione sul whistleblowing? La risposta è semplice: tutti! Il whistleblowing è un processo che può essere utilizzato da tutti coloro che sanno o sospettano di essere a conoscenza di una situazione illegale o immorale, compresi dipendenti, ex dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali o altri individui.
La buona notizia è che può essere facile fare una segnalazione sul whistleblowing. Con la nuova normativa, le organizzazioni devono fornire facili strumenti se si desidera segnalare una situazione sospetta. Questi strumenti non sono solo pratici, ma anche sicuri.
Il whistleblowing sta diventando sempre più importante per molti settori legali per ridurre le probabilità di reati o comportamenti immorali. Diversi paesi europei, come Italia, hanno anche implementato leggi per proteggere i “Whistleblower” da eventuali ritorsioni da parte di datori di lavoro.
In definitiva, il whistleblowing può essere uno strumento utile per lottare contro gravi situazioni illegali o immorali. È importante ricordare che chiunque può fare una segnalazione sul whistleblowing, e non esistono limiti all’utilizzo di un sistema di segnalazione whistleblowing. Segnalare permette di contribuire e proteggere una organizzazione.
Chi può fare una segnalazione sul whistleblowing?
I soggetti sono identificati nel D.Lgs. 24/2023, all’art. 3, comma 3.
Oltre a tutti i soggetti operanti nel settore pubblico (dipendenti, comprese le forze di polizia e il personale militare), comprende:
– i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
– i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
– i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
– i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
– i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
– gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, ad esempio, durante le fasi di selezione, ovvero nel corso del periodo di prova o anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purché le informazioni riferite alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.
I whistleblowers si possono essere assistiti dai “facilitatori” ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, tra cui colleghi e parenti